Condizioni commerciali generali

CONDIZIONI COMMERCIALI GENERALI
SOCIETÀ COMMERCIALE
OTTO ANELLI S.R.L.


Articolo 1.

Significato dei termini contenuti nelle Condizioni Generali

1.1. Alcune espressioni nei presenti Termini e Condizioni Generali hanno i seguenti significati:

1. L'intermediario immobiliare è Eight Rings,una società a responsabilità limitata, strada Drage Gervaisa 42, Zagabria, OIB: 43055029141, la quale società soddisfa i requisiti per l'intermediazione immobiliare previsti dalla legge sull'intermediazione immobiliare (di seguito: intermediario).
L'intermediario utilizzerà il nome MeDom immobiliare, con un logo speciale e unico, nelle transazioni immobiliari.


2. L'Agente di intermediazione immobiliare è una persona fisica iscritta nell'Elenco degli agenti di intermediazione immobiliare e come tale alle dipendenze dell'Intermediario (di seguito: Agente).

3. L'intermediazione in transazioni immobiliari è l'attività degli intermediari immobiliari che riguarda il collegamento tra il cliente e un terzo, nonché le trattative e i preparativi per la conclusione di negozi giuridici, il cui oggetto è un determinato immobile, soprattutto in caso di acquisto, vendita, permuta, locazione, leasing, ecc.

4. Committente è una persona fisica o giuridica che stipula un accordo scritto di mediazione con l'Agente Immobiliare (venditore, acquirente, locatario, locatore, locatore, locatario e altri possibili partecipanti alle transazioni immobiliari - di seguito: Committente).

5. Una terza persona è una persona con la quale l'intermediario immobiliare cerca di mettere in contatto con il cliente
al fine di negoziare la conclusione di negozi giuridici aventi ad oggetto un determinato bene immobile (di seguito
testo: terza persona).


Articolo 2.

Offerta

2.1. L'offerta dell'Intermediario si basa sulle informazioni ricevute per iscritto e/o verbalmente dai proprietari degli immobili offerti in vendita, locazione o affitto, nonché sulle informazioni contenute negli ordini scritti e/o orali del Committente.


Articolo 3.

Accordo sulla mediazione nelle transazioni immobiliari

3.1. Con l'accordo di mediazione nelle transazioni immobiliari (di seguito: l'Accordo), l'Intermediario si impegna a cercare e mettere in contatto il Committente con un Terzo allo scopo di negoziare e concludere un determinato negozio giuridico sul trasferimento o la costituzione di un determinato diritto sul bene immobile e/o in relazione al bene immobile, e il Committente si impegna a pagargli una determinata commissione intermediaria (di seguito: Commissione) se questo negozio giuridico viene concluso.
3.2. Il contratto viene concluso per iscritto a tempo indeterminato o determinato.

Se le parti contraenti non concordano la durata per la quale stipulano il Contratto nel Contratto stesso, il Contratto viene concluso per un periodo determinato di 12 mesi dalla data di conclusione del Contratto e può essere prorogato più volte previo accordo del partiti.


Articolo 4.

Risoluzione dell'accordo di mediazione

4.1. Un contratto di mediazione concluso per un periodo determinato termina con la scadenza del termine per il quale è stato concluso se il contratto per il quale è stato mediato non è stato concluso entro tale periodo o con la risoluzione di una delle parti contraenti.

4.2. Il Committente è tenuto a risarcire all'Intermediario i costi sostenuti in una somma forfettaria di Euro 500,00 se il Committente recede dal contratto prima della scadenza e/o se rinuncia alla conclusione del contratto principale.

4.3. Se, entro 12 mesi dalla risoluzione dell'accordo concluso, il preponente conclude un negozio giuridico che è una conseguenza delle azioni del Mediatore prima della risoluzione dell'accordo di mediazione, è tenuto a pagare l'intero risarcimento al Mediatore.


Articolo 5.

Mediazione esclusiva

5.1. Con il contratto di mediazione esclusiva il Committente si impegna a non incaricare nessun altro mediatore per l'opera mediata, e con la sottoscrizione del contratto conferma di non aver visionato in altro modo l'immobile sotto responsabilità penale e materiale.

5.2. Se nel corso della durata del Contratto di mediazione esclusiva il Committente ha concluso per il tramite dell'Intermediario un negozio giuridico per il tramite di un altro intermediario e per il quale all'Intermediario esclusivo è stato dato ordine di mediare, egli è tenuto a corrispondere all'Intermediario esclusivo il compenso pattuito nonché eventuali costi reali aggiuntivi sostenuti durante la mediazione per il suddetto lavoro mediato.

5.3. L'Intermediario, quando conclude un contratto di mediazione esclusiva, è tenuto ad avvertire specificamente il Committente sul significato e sulle conseguenze giuridiche della clausola contrattuale di cui al paragrafo precedente, e si ritiene che lo abbia avvertito nel momento in cui il Committente conclude il contratto .

5.4. L'accordo di mediazione esclusiva concluso per un certo periodo di tempo termina allo scadere del termine
che è stato concluso se il contratto per il quale è stato mediato non è stato concluso entro tale termine o con l'annullamento di una delle parti contraenti.

5.5. In caso di risoluzione del Contratto di mediazione esclusiva per i motivi indicati al paragrafo precedente, il Cliente è tenuto a risarcire l'Intermediario per le spese sostenute, che altrimenti erano state espressamente convenute a carico del Cliente a parte.

5.6. Se, entro 12 mesi dalla risoluzione del contratto di mediazione esclusiva concluso, il mandante conclude un negozio giuridico che è una conseguenza delle azioni dell'intermediario prima della risoluzione del contratto di mediazione esclusiva, è tenuto a pagare il risarcimento a l'Intermediario per intero.

Articolo 6.

Obblighi dell'Intermediario

6.1. Il mediatore è obbligato durante la mediazione a concludere un contratto di vendita, contratto di
contratto di locazione o locazione immobiliare, eseguire in particolare:

1. cercare di reperire e mettere in contatto con il Committente una persona al fine di concludere il Lavoro mediato;
2. informare il Committente del prezzo medio di mercato di immobili simili;
3. acquisire e visionare documenti comprovanti la proprietà o altri diritti reali
sull'immobile in questione;
4. compiere gli atti necessari ai fini della presentazione dell'immobile sul mercato, pubblicizzare l'immobile in modo adeguato, nonché compiere tutti gli altri atti concordati nel contratto di intermediazione immobiliare che esulano dalla consueta presentazione, per i quali egli ha diritto a costi speciali e predeterminati;
5. consentire l'ispezione degli immobili;
6. mediare nelle trattative e cercare di concludere un contratto, se del caso
particolarmente obbligato;
7. conservare i dati personali del mandante e, su ordine scritto del mandante, conservare come segreto aziendale le informazioni sull'immobile per il quale sta mediando o in relazione a quell'immobile o al lavoro per il quale sta mediando;
8. se oggetto del contratto è un terreno, verificare la destinazione del terreno in questione secondo le norme di pianificazione territoriale che si riferiscono a tale terreno;
9. informare il Committente di tutte le circostanze importanti per l'opera prevista che gli sono note o che gli devono essere note;
10. informare il Preponente delle disposizioni della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

6.2. Dopo la conclusione del contratto di compravendita, l'intermediario si impegna a svolgere i seguenti compiti per il mandante, l'acquirente dell'immobile:
1. effettuare, in collaborazione con il prestatore di servizi di assistenza legale, il trasferimento della proprietà nel registro fondiario;
2. registrare il Committente come nuovo utente dei servizi presso i fornitori di servizi di pubblica utilità.


Articolo 7.

Obbligo del mandante

7.1. Con la conclusione dell'Accordo di Mediazione con l'Intermediario, il Committente assume i seguenti obblighi:

1. informare il Mediatore di tutte le circostanze rilevanti per lo svolgimento della mediazione e presentare informazioni accurate sull'immobile e, se in possesso, fornire al Mediatore il permesso di ubicazione, di costruzione o di utilizzo dell'immobile di cui trattasi oggetto del contratto e fornire al Mediatore la prova dell'adempimento degli obblighi previsti dal Terzo;
2. consegnare al Mediatore i documenti comprovanti la sua proprietà sull'immobile, o altro diritto reale sull'immobile oggetto del contratto, e avvisare il Mediatore di tutti i gravami, registrati e non, esistenti sull'immobile;
3. fornire all'Intermediario e ad un terzo interessato a concludere l'affare mediato una visione dell'immobile;
4. informare l'Intermediario di tutte le informazioni essenziali sull'immobile richiesto, tra cui in particolare la descrizione dell'immobile e il prezzo;
5. dopo aver concluso il contratto preliminare, pagare la Commissione dell'Intermediario;
6. rimborsare al Mediatore le spese sostenute durante la mediazione che superano i normali costi di mediazione;
7. informare per iscritto l'Intermediario di tutte le modifiche relative all'attività per la quale ha autorizzato l'intermediario, e in particolare delle modifiche relative alla proprietà degli immobili.

7.2. Il Committente non è obbligato ad avviare trattative per la conclusione di un accordo mediato con il Terzo trovato dal Mediatore, né a concludere un accordo legale.
Il mandante sarà responsabile nei confronti del mediatore del risarcimento dei danni se questi non ha agito in buona fede ed è tenuto a risarcire tutte le spese sostenute durante la mediazione, che non potranno essere inferiori ad Euro 1.000,00 né superiori al compenso pattuito.

7.3. Il mandante sarà tenuto al risarcimento dei danni se ha agito in modo fraudolento, se ha nascosto o fornito informazioni errate, indispensabili all'attività di mediazione per il completamento dell'attività mediata.


Articolo 8.

Commissione intermediaria

8.1. L’importo dell’onorario di mediazione è determinato dall’accordo di mediazione.

8.2. Il compenso di mediazione pattuito comprende l'esecuzione di tutte le azioni dell'Intermediario indicate all'art. 6. Condizioni generali.

8.3. Nel caso di atti non contemplati dall'art. 6. Condizioni generali in base alla richiesta del Cliente, il prezzo della tariffa oraria intermedia è di Euro 50,00.

8.4. Nel caso di atti non contemplati dall'art. 6. Condizioni generali in base alla richiesta del Committente, oltre al compenso per la tariffa oraria dell'intermediario, questi è tenuto a rimborsare all'Intermediario i costi effettivi sostenuti per l'esecuzione di tali interventi.

8.5. L'imposta sul valore aggiunto viene calcolata su tutti gli importi di compensazione.

8.6. Nel caso in cui il negozio giuridico concluso comprenda la conclusione di un contratto preliminare con il quale il Committente e il Terzo si impegnano a concludere il contratto principale in relazione all'immobile oggetto della mediazione e con il quale il contratto preliminare è concordato il pagamento di un acconto e/o di una parte del prezzo di acquisto concordato prima della conclusione del contratto di acquisto principale, Il mandante si impegna a pagare l'onorario di mediazione al mediatore entro 2 (due) giorni dalla data di conclusione del contratto contratto preliminare.

8.7. Nel caso in cui il negozio giuridico concluso comprenda la conclusione di un precontratto con il quale il Committente e il Terzo si impegnano a concludere il contratto principale in relazione all'immobile oggetto della mediazione, ma che non si impegnano a pagare un acconto e/o una parte del prezzo d'acquisto concordato prima della conclusione del contratto principale di vendita, il Committente si impegna a pagare l'onorario di mediazione al Mediatore il giorno della conclusione del contratto principale.

8.8. Nel caso in cui il negozio giuridico concluso comprenda esclusivamente la conclusione del contratto principale in relazione all'immobile oggetto della mediazione, il Committente si impegna a versare al Mediatore il compenso per la mediazione il giorno della conclusione del contratto di mediazione vendita.

8.9. Il recesso del Committente e/o del Terzo con il quale il Committente ha concluso un precontratto in relazione all'immobile oggetto della mediazione, nonché il recesso del Committente e/o della persona con cui il Committente concluso un contratto in relazione all'immobile oggetto di mediazione non pregiudica l'adempimento del contratto concluso sull'obbligo del Committente di corrispondere al Mediatore un compenso per la mediazione nell'importo e secondo le modalità determinate dal presente articolo e dal accordo di mediazione concluso.

8.10. Il Committente è tenuto al pagamento del Corrispettivo anche quando ha concluso con un Terzo un negozio giuridico, segnalatogli dall'Intermediario e con il quale l'Intermediario lo ha messo in contatto, diverso da quello per il quale è stato mediato, e che raggiunge lo stesso scopo dell'operazione mediata o il cui oggetto giuridico è l'immobile oggetto della mediazione.

8.11. Si ritiene che l'Intermediario abbia consentito al Committente di entrare in rapporto con un Terzo se:

- ha richiesto o incaricato direttamente il Committente di visionare l'immobile in questione;
- organizzato un incontro tra il Committente e il Terzo allo scopo di negoziare la conclusione di un negozio giuridico;
- Comunicare al mandante il nome e cognome, ovvero l'azienda, il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica del terzo autorizzato a concludere il negozio giuridico, oppure comunicargli l'esatta ubicazione dell'immobile richiesto.

8.12. Dopo la risoluzione del Contratto, l'Intermediario ha diritto al risarcimento entro 12 mesi e nei casi in cui il Committente stipula un negozio giuridico con un Terzo che sia una conseguenza delle azioni dell'intermediario prima della risoluzione del Contratto di Intermediazione.

8.13. Se il Committente recede durante la conclusione del contratto mediato (dopo che l'Intermediario ha presentato un'offerta accettabile), è tenuto a corrispondere all'Intermediario l'importo del compenso pattuito.

8.14. L'Intermediario ha diritto all'Indennizzo se il coniuge, convivente, discendente o genitore del Committente, ovvero una società commerciale, ente o altra persona giuridica che sia il Committente, il suo coniuge o convivente, discendente o genitore, fondatore o legale rappresentante, o con il quale ha concluso un accordo di lavoro o un contratto di lavoro, conclude un negozio giuridico mediato con la persona con la quale l'Intermediario ha messo in contatto il Committente.

8.15. Il terzo (acquirente, locatario, locatario, altra parte nello scambio di beni immobili) paga la commissione di mediazione il giorno della conclusione del contratto principale in relazione all'immobile.


Articolo 9.

Disposizioni finali

9.1. Per tutto ciò che non è espressamente stabilito dalle presenti Condizioni Generali, si applicano la Legge sulla mediazione nelle transazioni immobiliari, la Legge sui rapporti obbligatori e le altre norme di legge.

9.2. Le condizioni generali si applicano dal 1° febbraio 2024. anni.



A Pola, 1° gennaio 2024. anni


OTTO ANELLI
una società a responsabilità limitata
rappresentato dal direttore
Dean Meden